Sez. L, Sentenza n. 877 del 12/02/1982 (Rv. 418723 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - SPECIFICA INDICAZIONE DEL DOCUMENTO O DELLA COSA E DELLA PROVA DEL POSSESSO DELLA PARTE O DEL TERZO - NECESSITÀ.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - SPECIFICA INDICAZIONE DEL DOCUMENTO O DELLA COSA E DELLA PROVA DEL POSSESSO DELLA PARTE O DEL TERZO - NECESSITÀ.*
Il principio di cui all'art. 94 disp. Att. Cod. proc. civ., secondo il quale l'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa, e, quando necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possieda, è espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo.*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)