Sez. 1, Sentenza n. 2935 del 04/04/1997 (Rv. 503493 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Presupposti - Prova del possesso, da parte del terzo o della controparte, della cosa o del documento - Necessità - Portata - Prova congetturale - Ammissibilità - Limiti.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE
Se è vero che la disposizione dell'art. 94 delle disp. att. cod. proc. civ. relativa alla necessità della specifica indicazione del documento e della cosa di cui si richiede l'esibizione (e, quando è necessario, alla necessità della prova della circostanza che la parte o il terzo li possieda) si ispira all'esigenza di evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, deve tuttavia ritenersi che, in base ai principi generali, la prova suddetta possa essere anche di tipo congetturale, e quindi essere desunta da altri fatti noti, come conseguenza ragionevolmente possibile della loro esistenza, secondo un criterio di normalità.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 94, Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)