Sez. 1, Sentenza n. 4987 del 06/05/1991 (Rv. 472007 - 01)
Sicilia - Espropriazione per pubblica utilità | Occupazione d'urgenza - Termine triennale - Prorogabilità - Limite.
Sicilia - Espropriazione per pubblica utilità
Nella disciplina espropriativa di cui alla legge della Regione Sicilia 18 novembre 1964 n. 29, la legittimità dell'occupazione d'urgenza cessa, in difetto di diversa previsione del titolo che l'autorizza, con la scadenza di un triennio, in forza della specifica disposizione dell'art. 3 di detta legge, sempre che, prima di tale scadenza, non sia intervenuta una proroga del relativo termine, come consentito, fino ad un massimo di cinque anni, dallo art. 20 secondo comma della legge statale 22 ottobre 1971 n. 865 (applicabile in carenza di regole contrarie nell'ordinamento regionale).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge Reg. Sicilia 18/11/1964 num. 29 art. 3, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)