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Sez. 4, Sentenza n. 10598 del 03/10/1988 Ud. (dep. 28/10/1988) Rv. 179585 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - CARENZA DI OPERE PROVVISIONALI - COMPORTAMENTO COLPOSO DEL LAVORATORE - INTERRUZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ - ESCLUSIONE - COMPORTAMENTO DOLOSO O EVIDENTEMENTE E MACROSCOPICAMENTE IMPRUDENTE DEL LAVORATORE - INTERRUZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ - RAVVISABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179585-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - CARENZA DI OPERE PROVVISIONALI - COMPORTAMENTO COLPOSO DEL LAVORATORE - INTERRUZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ - ESCLUSIONE - COMPORTAMENTO DOLOSO O EVIDENTEMENTE E MACROSCOPICAMENTE IMPRUDENTE DEL LAVORATORE - INTERRUZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ - RAVVISABILITÀ.*

In tema di misure antinfortunistiche, le opere provvisionali, così come le altre cautele previste dalla legge, sono finalizzate a proteggere i lavoratori anche per il caso di imprudenza, imperizia, inosservanza di Disposizioni interne e, perciò, per l'ipotesi di comportamento colposo del lavoratore, il quale (comportamento), pertanto, non esclude la responsabilità del datore di lavoro (o di chi per lui tenuto secondo legge) quando emerga che le opere provvisionali apprestate siano risultate insufficienti o inefficienti o realizzate in violazione alla specifica normativa regolante la materia; fermo restando, ove ricorra, l'accertabilità di concorso di colpa dell'infortunato. Solo nel caso di comportamento doloso, ovvero di tanto evidente quanto macroscopica imprudenza, da parte del dipendente, sarà ipotizzabile la interruzione del nesso di causalità, psicologica secondo la formula di cui all'art. 41, secondo comma, cod. pen.. (Conf mass n 133541; (Conf mass n 143020).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 40, Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)