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Sez. 5, Sentenza n. 8177 del 10/05/1979 Ud. (dep. 08/10/1979) Rv. 143020 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - VIOLAZIONE DI NORME PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI SUL LAVORO - FATTO COLPOSO DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE NELLA RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143020-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - VIOLAZIONE DI NORME PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI SUL LAVORO - FATTO COLPOSO DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE NELLA RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*

Solo quando la condotta del lavoratore sia del tutto anormale, esorbitante dal procedimento di lavoro cui egli e addetto, oppure si traduca nella inosservanza da parte sua di precise Disposizioni infortunistiche o di ordini esecutivi, e configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione, in tutto o in parte, della responsabilita penale del datore di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)