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Sez. 1, Sentenza n. 2038 del 26/02/1987 (Rv. 451328 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - CONFLITTO POSITIVO REALE DI COMPETENZA TRA DUE TRIBUNALI - RICHIESTA D'UFFICIO DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ - ESTREMI - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CARATTERE VINCOLANTE DELLA PRIMA DECISIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451328-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - CONFLITTO POSITIVO REALE DI COMPETENZA TRA DUE TRIBUNALI - RICHIESTA D'UFFICIO DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ - ESTREMI - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CARATTERE VINCOLANTE DELLA PRIMA DECISIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Data l'indefettibile esigenza di assicurare l'unicità della procedura concorsuale e poiché manca nella legge fallimentare la previsione di altro rimedio esperibile, il conflitto positivo reale di Competenza tra due tribunali che abbiano entrambi dichiarato il fallimento del medesimo imprenditore è denunciabile in ogni tempo con richiesta d'ufficio di regolamento di Competenza a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., e ciò anche quando contro la prima sentenza non sono stati proposti né regolamento di Competenza né opposizione ad istanza di parte, mentre contro la seconda il debitore ha proposto opposizione anche per motivi inerenti alla Competenza. Stante la Competenza funzionale inderogabile del tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la Sede principale dell'impresa (art. 9 legge fall.), non è, in tal caso, applicabile il principio della prevenzione, né può ritenersi vincolante la prima decisione (in forza di un preteso giudicato limitato al punto della Competenza), giacché, diversamente, si farebbe derivare la individuazione del tribunale fallimentare non dall'applicazione dei criteri di cui al predetto art. 9 ma dall'uso o dal mancato uso dell'impugnazione di parte. (V 494/86, mass n 444087; (V 2210/83, mass n 427055; (V 3731/82, mass n 421691).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)