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Sez. 3, Sentenza n. 9100 del 29/08/1995 (Rv. 493768 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Estinzione del processo - Effetto interruttivo della prescrizione - Ricollegabilità alla motivazione dell'atto introduttivo della causa.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493768-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

Nell'ipotesi di estinzione del processo, l'effetto interruttivo ricollegabile alla notificazione dell'atto introduttivo della causa si profila come istantaneo, e quindi non si estende all'intero periodo di durata del processo, sicché il nuovo termine prescrizionale riprende a decorrere dalla notificazione di tale atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)