Sez. 1, Sentenza n. 1000 del 04/02/1987 (Rv. 450613 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - MANCANZA - RIPROPOSIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - MANCANZA - RIPROPOSIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
La riproposizione del ricorso per Cassazione non depositato che non sia stato dichiarato inammissibile od improcedibile è soggetta - in Mancanza di notificazione della sentenza impugnata - al termine breve decorrente dalla data della notificazione dell'impugnazione da rinnovare, atteso che, tale notificazione equivale, sul piano della scienza legale da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza. (Conf 1845/85, mass n 493768; (Conf 3111/82, mass n 421045).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)