Sez. L, Sentenza n. 318 del 17/01/1986 (Rv. 443945 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - CONCENTRAZIONE DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE IN CINQUE GIORNI DELLA SETTIMANA - COINCIDENZA DI UNA DELLE FESTIVITÀ CIVILI CON IL SESTO GIORNO NON LAVORATIVO - DIRITTO DEL LAVORATORE RETRIBUITO IN MISURA FISSA AD UNA ULTERIORE QUOTA DI RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 90 DEL 1954 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - CONCENTRAZIONE DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE IN CINQUE GIORNI DELLA SETTIMANA - COINCIDENZA DI UNA DELLE FESTIVITÀ CIVILI CON IL SESTO GIORNO NON LAVORATIVO - DIRITTO DEL LAVORATORE RETRIBUITO IN MISURA FISSA AD UNA ULTERIORE QUOTA DI RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 90 DEL 1954 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui resti immutato il normale orario di lavoro settimanale ed esso sia concentrato in cinque giorni della settimana, rimanendo il sesto non lavorativo (attuazione della cosiddetta settimana corta), ed una delle festività civili coincida con tale giorno, non spetta al lavoratore retribuito in misura fissa, che in detto giorno non presti la sua attività, un'ulteriore quota di retribuzione giornaliera giacché tale beneficio è attribuito esclusivamente, per il caso di coincidenza delle festività civili con la domenica, dall'art. 5 della legge n. 260 del 1949 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954); né d'altra parte può trovare applicazione l'art. 2 lett. B) della citata legge n. 90, atteso che tale norma riguarda la riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro e non l'ipotesi della semplice concentrazione dell'orario in cinque giorni, anziché in sei, salva una diversa, e più favorevole, disciplina dettata dalla contrattazione collettiva. (Conf 6496/83, mass n 431226; (Conf 593/83, mass n 438808).*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)