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Sez. L, Sentenza n. 2613 del 30/05/1989 (Rv. 462913 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - LAVORATORE SENZA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA - FACOLTÀ DI OPTARE PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - TERMINE EX ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 791 DEL 1981 - CARATTERE PERENTORIO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462913-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - LAVORATORE SENZA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA - FACOLTÀ DI OPTARE PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - TERMINE EX ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 791 DEL 1981 - CARATTERE PERENTORIO - EFFETTI.*

Il termine previsto dall'art. 6 del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con legge 26 febbraio 1982 n. 54, per l'Esercizio, da parte dei lavoratori che non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima, della facoltà di optare per la prosecuzione del servizio ha carattere perentorio e perciò il suo decorso determina (tranne eventuale sanatoria per riconoscimento del diritto da parte del datore di lavoro) la decadenza dalla detta facoltà di opzione. (Conf 4017/87, mass n 452816).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)