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Sez. L, Sentenza n. 7386 del 09/08/1996 (Rv. 499128 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavoro subordinato - Durata del rapporto - Lavoratore senza anzianità contributiva massima - Facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto non oltre il sessantacinquesimo anno di età.
Stato
decisa il 1996-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499128-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE

La comunicazione dell'esercizio dell'opzione di continuare a prestare l'attività lavorativa - prevista dall'art. 6 D.L. 22 dicembre 1981 n. 791 (convertito nella legge 26 febbraio 1982 n. 54) per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. per incrementare l'anzianità contributiva fino al raggiungimento eventuale di quella massima, e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età - deve pervenire, a pena di decadenza, al datore di lavoro almeno sei mesi prima della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, che sorge al compimento dell'età pensionabile. Poiché il predetto termine - che è di decadenza perché dalla mancata osservanza deriva la perdita del diritto di prosecuzione del rapporto è stabilito dalla norma a mesi, ai sensi dell'art. 2963 quarto comma cod. civ. - che costituisce un criterio generale - va computato "ex nominatione dierum" e decorre, a ritroso, dal giorno in cui si è verificato il fatto iniziale per scadere nel corrispondente giorno del mese finale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 art. 1, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)