Sez. L, Sentenza n. 5047 del 23/11/1989 (Rv. 464319 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ESERCIZIO DA PARTE DEL LAVORATORE DELLA FACOLTÀ DI OPZIONE PREVISTA DALLO ART. 6 DELLA LEGGE N. 54 DEL 1982 - CONTESTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE STESSA - AZIONE DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ESERCIZIO DA PARTE DEL LAVORATORE DELLA FACOLTÀ DI OPZIONE PREVISTA DALLO ART. 6 DELLA LEGGE N. 54 DEL 1982 - CONTESTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE STESSA - AZIONE DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*
Le azioni di accertamento sono esperibili allorquando la conseguenziale pronuncia costituisca mezzo al fine del conseguimento di un determinato bene della vita oppure dell'eliminazione di una incertezza dalla quale derivi un pregiudizio concreto, connotato dal requisito dell'attualità, che postula che al momento della domanda sia disconosciuto un diritto già esistente, e non già futuro od eventuale, venendosi a delineare un pregiudizio per la sfera giuridica di una parte in ragione di posizioni giuridiche obiettivamente contrastanti, sicché senza il processo la tutela giuridica offerta dall'ordinamento non sarebbe efficace. Consegue che, ove il lavoratore subordinato eserciti la facoltà di opzione prevista dall'art. 6 della legge n. 54 del 1982 (chiedendo quindi di continuare a prestare la propria attività lavorativa fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età per il raggiungimento della massima anzianità contributiva) ed il datore di lavoro contesti la ricorrenza dei presupposti di legge per l'Esercizio dell'opzione stessa, è ammissibile l'Azione del primo diretta all'accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto ancorché il datore di lavoro non abbia ancora intimato il licenziamento per recedere dal rapporto stesso, atteso che allo Esercizio dell'opzione suddetta non consegue solo il diritto ad impugnare l'(eventuale) licenziamento intimato prima del compimento dell'età suddetta, ma anche quello di continuare a prestare l'attività lavorativa. (V 2613/89, mass n 462913; (V 885/89, mass n 461888).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)