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Sez. 3, Sentenza n. 905 del 16/10/1984 Ud. (dep. 29/01/1985) Rv. 167601 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO CONTESTATO - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167601-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO CONTESTATO - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.*

L'imputato non acquista il diritto alla immutazione della definizione giuridica del fatto ascrittogli fino a quando l' Azione penale non sia consumata con la formazione del giudicato; sicché l'erronea qualificazione giuridica data al fatto dai giudici di merito è rilevabile di ufficio, pur in presenza del ricorso del solo imputato, dalla Corte di Cassazione, alla quale sono estensibili, perché espressione di un principio generale in tema di impugnazione, i poteri, di cui agli artt. 477, primo comma, 515, secondo comma nn. 1 e 3 cod. proc. pen., attribuiti al giudice di primo grado e di appello e concernenti la diversa qualificazione giuridica del fatto contestato. (Conf mass n 141426; (Conf mass n 141427).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)