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Sez. 2, Sentenza n. 216 del 23/01/1973 (Rv. 362035 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - TRANSAZIONE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DOVUTO AL LAVORATORE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - NULLITA DEI PATTI CONTRARI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362035-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - TRANSAZIONE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DOVUTO AL LAVORATORE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - NULLITA DEI PATTI CONTRARI - INSUSSISTENZA.*

Qualora le parti abbiano inteso transigere non gia su eventuali obblighi del datore di lavoro di corrispondere all' INPS i contributi assicurativi sebbene sul danno che al lavoratore sia derivato o possa prevedibilmente derivare dal mancato o irregolare versamento dei contributi stessi ai fini della pensione di vecchiaia, convenendo di risarcire tale danno mediante la corresponsione di una certa somma, e inapplicabile il disposto dell'art 2115 cod civ, che stabilisce la nullita di qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi all'assistenza e alla previdenza. (Conf 1007/67, mass n 327310).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)