diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4039 del 21/09/1977 (Rv. 387723 - 01)

DIRITTI REALI - SUPERFICIE - COSTITUZIONE - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - DIRITTO PERSONALE - CONDIZIONI - COSTRUZIONI MODESTE - LIMITE TEMPORALE - EFFETTI OBBLIGATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - RIMOZIONE DELL'OPERA - OBBLIGO O MENO DEL COSTRUTTORE - ACCERTAMENTO - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1977-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387723-01

DIRITTI REALI - SUPERFICIE - COSTITUZIONE - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - DIRITTO PERSONALE - CONDIZIONI - COSTRUZIONI MODESTE - LIMITE TEMPORALE - EFFETTI OBBLIGATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - RIMOZIONE DELL'OPERA - OBBLIGO O MENO DEL COSTRUTTORE - ACCERTAMENTO - CRITERIO.*

La concessione ad aedificandum, da cui deriva il diritto di fare o mantenere determinate costruzioni al di sopra o al di sotto del suolo altrui, non sempre e non necessariamente si concreta in un diritto reale di superficie, potendo invece assumere, specie per costruzioni di modesta entita e limitate nel tempo, il carattere e il contenuto di un diritto personale, che trova la sua fonte e la sua disciplina in un contratto atipico ad effetti meramente obbligatori, col quale puo essere regolata anche la sorte che, al momento dell'Estinzione del rapporto, sara riservata alla costruzione. Ove si verifichi tale ultima ipotesi, il giudice di merito, per stabilire se il costruttore abbia o meno assunto l'Obbligo di rimuovere l'opera dopo un certo tempo e dopo il raggiungimento di determinati scopi, dovra ricercare l'esatta portata delle originarie pattuizioni, accertando, tra l'altro, se l'assenso del proprietario del suolo sia stato eventualmente condizionato, in modo espresso o implicito, all'assunzione di un tale Obbligo, e tenendo all'uopo presente sia i motivi e gli interessi che potevano indurre il proprietario e il costruttore a concludere la convenzione, sia lo scopo che con essa le parti intesero oggettivamente perseguire. (V 2289/71, mass n 353139; (V 233/68, mass n 331130).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 952

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)