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Sez. 2, Sentenza n. 233 del 25/01/1968 (Rv. 331130 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE FATTE DA UN TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITA DI TERZO - CONVENZIONE TRA PROPRIETARIO DEL SUOLO E COSTRUTTORE DELL'OPERA - INDAGINI DEL GIUDICE DI MERITO SUL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1968-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331130-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE FATTE DA UN TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITA DI TERZO - CONVENZIONE TRA PROPRIETARIO DEL SUOLO E COSTRUTTORE DELL'OPERA - INDAGINI DEL GIUDICE DI MERITO SUL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE - NECESSITA.*

La regola dell'accessione delle opere fatte dal terzo, con materiali propri, su suolo altrui - sancita dall'art. 936 cod.civ.- trova applicazione solo nel caso in cui il costruttore possa effettivamente considerarsi -terzo- per non essere legato al proprietario del suolo da un vincolo contrattuale o comunque negoziale. Pertanto, nel caso che la costruzione su suolo altrui sia stata oggetto di espressa convenzione fra il proprietario del suolo e il costruttore, non puo il giudice di merito ritenere senz'altro avverata l'accessione senza prima esaminare - secondo criteri di corretta ermeneutica - il contenuto di tale convenzione, al fine di escludere che con essa si fosse inteso costituire, sia un diritto di superficie, sia una concessione ad aedificandum quale rapporto ad effetti meramente obbligatori, che puo trovare sua fonte e sua disciplina in un contratto atipico non soggetto a requisiti di Forma e di pubblicita. (nella specie, era stata stipulata convenzione scritta, dandosi atto della precarieta della costruzione e sancendo l'Obbligo del costruttore di demolire l'opera in ogni tempo ove il proprietario del suolo lo avesse richiesto). (sulla prima parte, V. 2613-63- 4541-57, sulla seconda parte, V. 2706-64, 2318-59, 779-53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 953

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)