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Sez. 2, Sentenza n. 2289 del 13/07/1971 (Rv. 353139 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE FATTE DA UN TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITA DI TERZO - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART 936 COD CIV - CONDIZIONI - INESISTENZA FRA IL PROPRIETARIO ED IL TERZO DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE.*
Stato
decisa il 1971-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353139-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE FATTE DA UN TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITA DI TERZO - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART 936 COD CIV - CONDIZIONI - INESISTENZA FRA IL PROPRIETARIO ED IL TERZO DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE.*

Il principio sancito nell'art 936 cod civ, riguardante l'accessione delle opere effettuate da un terzo con materiali propri su terreno altrui puo trovare applicazione soltanto in quelle fattispecie nelle quali l'autore delle piantagioni, costruzioni ed opere in genere sia realmente terzo nei confronti del proprietario del suolo, al quale non deve essere legato da alcun rapporto negoziale in senso lato relativo alla cosa aggiunta, e nei confronti della quale un titolo negoziale non sia obiettivamente desumibile o ragione legittimante l'opera. (V 233'68, mass n 331130).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)