Sez. 3, Sentenza n. 5636 del 07/11/1984 (Rv. 437306 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - CONTRATTI DI AFFITTO O DI CESSIONE IN USO DI UN TERRENO DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO - STIPULAZIONE PRIMA DEL DECORSO DI TRENT'ANNI DALL'ASSEGNAZIONE - ANNULLABILITÀ - TERMINE PRESCRIZIONALE - MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE DI ANNULLAMENTO - DIRITTI DELL'AFFITTUARIO O DEL CESSIONARIO IN USO - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO IN CASO DI VENDITA DEL FONDO A TERZI - INCLUSIONE.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - CONTRATTI DI AFFITTO O DI CESSIONE IN USO DI UN TERRENO DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO - STIPULAZIONE PRIMA DEL DECORSO DI TRENT'ANNI DALL'ASSEGNAZIONE - ANNULLABILITÀ - TERMINE PRESCRIZIONALE - MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE DI ANNULLAMENTO - DIRITTI DELL'AFFITTUARIO O DEL CESSIONARIO IN USO - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO IN CASO DI VENDITA DEL FONDO A TERZI - INCLUSIONE.*
I contratti di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale di un terreno di riforma fondiaria, stipulati prima della scadenza di trenta anni dalla prima assegnazione senza autorizzazione dell'ente di riforma, non sono nulli, secondo l'impropria qualificazione contenuta nell'art. 4 ultimo comma della legge 29 maggio 1967 n. 379, ma soltanto annullabili su iniziativa dell'ente medesimo o di altri interessati nel termine prescrizionale di cinque anni, secondo l'espressa previsione del successivo art. 6. Ciò comporta che, ove non venga chiesto ed ottenuto tale annullamento, l'affittuario o cessionario in uso del fondo, coltivatore diretto, deve ritenersi titolare dei diritti di prelazione e riscatto, a fronte della vendita a terzi, disposta dall'assegnatario (divenuto proprietario per effetto dell'integrale pagamento del prezzo) prima della scadenza dell'indicato trentennio, tenuto conto che i diritti medesimi, ai sensi degli artt. 4, quinto e sesto comma, e 6, secondo comma, della citata legge, non competono soltanto in via preferenziale all'ente di riforma ed ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti, ma anche ad altri soggetti, da individuarsi, alla stregua della "ratio" della norma e della coesistente disciplina dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, nei coltivatori diretti insediati sul fondo in base ad un titolo non più contestabile. (V 81/84, massime nn 432341 e 432342).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 6, Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)