Sez. 3, Sentenza n. 7457 del 11/08/1997 (Rv. 506664 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LEGITTIMAZIONE DEL COMPROPRIETARIO | Azione per la risoluzione di un contratto di affitto - Legittimazione attiva del singolo condomino - Sussistenza - Limiti - Conseguenze.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LEGITTIMAZIONE DEL COMPROPRIETARIO
Il singolo condomino può agire per la risoluzione del contratto di affitto salvo che risulti la volontà contraria degli altri condomini, nel qual caso la sua carenza di legittimazione attiva deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)