Sez. 3, Sentenza n. 10394 del 17/07/2002 (Rv. 555867 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Bene in comproprietà indivisa - Pluralità di locatori - Amministrazione - Norme sulla comunione - Applicabilità - Nomina di un amministratore - Ammissibilità - Poteri dello stesso.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nelle vicende del rapporto di locazione, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono la disciplina della comunione e tale disciplina consente di delegare ad un amministratore la gestione del bene comune e la rappresentanza anche processuale della comunione nei confronti dei terzi; nel qual caso l'amministratore acquisisce il potere di svolgere le medesime attività di amministrazione che spettano per legge ai singoli compartecipanti nell'interesse ed a tutela dei detti beni, compreso il potere di intimare la disdetta del contratto di locazione e di rappresentare la comunione nel relativo giudizio di opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1106, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1596, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)