Sez. U, Sentenza n. 293 del 25/01/1975 (Rv. 373508 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RADIO INTERCETTATORE - ASSUNZIONE DA PARTE DELLA PA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONDIZIONI - RELATIVE CONTROVERSIE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER MANCATA ASSICURAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RADIO INTERCETTATORE - ASSUNZIONE DA PARTE DELLA PA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONDIZIONI - RELATIVE CONTROVERSIE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER MANCATA ASSICURAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Ha carattere subordinato e natura pubblicistica il rapporto istituitosi tra la Presidenza del consiglio dei ministri ed un radiointercettatore assunto, con decreti periodicamente rinnovati, con il compito di ascoltare e stenografare trasmissioni in lingua straniera, da assolversi secondo orari determinati e direttive dei funzionari preposti al ramo, e verso compenso stabilito globalmente e preventivamente senza riferimento all'entita dell'opera prestata. Rientrano, pertanto, nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a tale rapporto, anche se comprendono pretese risarcitorie per violazione delle norme sulle assicurazioni sociali. (V 3630/72, mass n 361648).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 3, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 380
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)