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Sez. 6, Sentenza n. 543 del 04/11/1997 Ud. (dep. 19/01/1998) Rv. 209238 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Principio di immutabilità del giudice - Attività dibattimentale e deliberazione della sentenza - Medesimi giudici intesi come persone fisiche - Necessità.
Stato
decisa il 1997-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209238-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA

Il principio della immutabilità del giudice impone che la sentenza sia deliberata dagli stessi giudici (intesi come medesime persone fisiche) che hanno partecipato all'intero dibattimento, acquisendo prove, risolvendo questioni incidentali o adottando comunque decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato la sentenza d'appello essendosi verificato che, introdotto ritualmente il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, composta da determinati magistrati, la stessa, in presenza dell'imputato dopo l'espletamento delle formalità di apertura, e dopo aver dichiarato aperto il dibattimento, si era pronunciata sulla inammissibilità dei motivi nuovi d'impugnazione presentati dal prevenuto, circoscrivendo così l'oggetto del "devolutum", e aveva disposto la sospensione del dibattimento, rinviandolo in prosieguo ad altra udienza, nella quale un Collegio in composizione parzialmente diversa lo aveva concluso deliberando la sentenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)