Sez. 4, Sentenza n. 8411 del 08/05/1996 Ud. (dep. 13/09/1996) Rv. 206456 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Principio di immutabilità del giudice - Riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale - Limite - Giudice che abbia deciso sulla richiesta delle prove - Obbligo di deliberare la sentenza - Sussistenza.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA
Il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale, ed in particolare le acquisizioni probatorie, la risoluzione di questioni incidentali, le decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio e simili, restandone esclusa l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti solo all'ordinato svolgimento del processo, senza avere valenza sul giudizio (ad esempio sospensione o rinvio del dibattimento). Ne consegue che il giudice il quale decide sulla richiesta delle prove, ammettendole o negandone l'ammissione, non può non essere lo stesso che delibera la sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)