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Sez. 1, Sentenza n. 35669 del 17/01/2003 Ud. (dep. 17/09/2003) Rv. 226066 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Adempimenti finalizzati alla verifica dell'impedimento a comparire dell'imputato - Successivo mutamento del collegio giudicante - Principio di immutabilità del giudice - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226066-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE

Il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale, ed in particolare le acquisizioni probatorie, la risoluzione di questioni incidentali, le decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio e simili, restandone esclusa l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti solo all'ordinato svolgimento del processo, senza avere valenza sul giudizio (ad esempio sospensione o rinvio del dibattimento). Ne consegue che non dà luogo a violazione di tale principio la mutata composizione del collegio dopo l'espletamento di una perizia sullo stato di salute dell'imputato al fine di verificare la persistenza e la durata del suo impedimento a comparire, trattandosi di adempimenti non influenti sulle valutazioni in tema di responsabilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)