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Sez. 5, Sentenza n. 15520 del 11/08/2004 (Rv. 575362 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Fusione per incorporazione - Società incorporante - Detenzione della totalità delle azioni o quote della società incorporata - Direttiva CEE n. 335 del 1969 e succ. mod. - Ostatività alla applicazione dell'imposta proporzionale di registro - Disparità di trattamento rispetto alle società aventi sede legale in altro Stato dell'UE - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575362-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, la riscossione dell'imposta proporzionale di registro - in base alla tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - in caso di incorporazione di società ad opera di altra società che detiene la totalità delle azioni o delle quote della società incorporata, non potendo tale operazione inquadrarsi nella fattispecie dei conferimenti dell'intero patrimonio societario in altra società di capitali remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali, disciplinata dalla direttiva del Consiglio n. 69/335/CEE, come modificata dalle direttive 73/80/CEE e 85/303/CEE, per essere già tutte le quote o azioni appartenenti all'incorporante, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, non dà luogo ad una illegittima discriminazione a favore delle società con sede legale in altro Stato dell'Unione Europea, rispetto alla nota IV all'art. 3 della Tariffa, che prevede la registrazione a tassa fissa se la società risultante dalla fusione ha sede legale in altro Stato membro dell'Unione Europea. Infatti, tale disposizione, che ha carattere generale e non riguarda soltanto le ipotesi di fusione per incorporazione senza con cambio, è giustificata dalla necessità di evitare le doppie imposizioni in relazione ad operazioni di ristrutturazione societarie transazionali, in conformità dell'art. 2, par. 1, della Direttiva 69/335/CEE il quale stabilisce che <le operazioni sottoposte all'imposta sui conferimenti sono tassabili unicamente nello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui hanno luogo dette operazioni>.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 2 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 all. T art. 3 lett. T

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)