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Sez. 3, Sentenza n. 10753 del 23/07/2002 (Rv. 556122 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento avanti al giudice di pace - Precisazione delle conclusioni - Invito del giudice alle parti - Obbligo - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556122-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

In materia di procedimento civile avanti al giudice di pace, pur non essendo obbligato a fissare una particolare udienza per la precisazione delle conclusioni, detto giudice deve pur sempre consentire alle parti tale imprescindibile attività processuale, e non può, a pena di nullità per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., pronunciare sentenza subito dopo essersi riservato di provvedere sulle deduzioni delle medesime, senza averle previamente invitate a precisare, nella stessa o in una successiva udienza, le rispettive conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 321, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)