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Sez. 2, Sentenza n. 4695 del 12/05/1999 (Rv. 526221 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice di pace - Regole del procedimento davanti al tribunale - Applicabilità - Presupposti - Mancanza di norme specifiche - Necessità - Precisazione delle conclusioni e discussione della causa alla prima udienza - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526221-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

Nel procedimento davanti al giudice di pace, disciplinato dalle disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili, solo in mancanza di disposizioni specifiche (art. 311 cod. proc. civ.), il rinvio della causa ad udienza successiva alla prima è previsto solo come eventuale (art. 320) e il giudice ben può invitare le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa nella stessa prima udienza, se ritiene la causa matura per la decisione (art. 321).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 321

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)