Sez. 2, Sentenza n. 1812 del 02/02/2004 (Rv. 569808 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Udienza per la precisazione delle conclusioni - Esistenza - Esclusione - Attività di precisazione - Necessità - Sussistenza - Esistenza delle conclusioni riportate a verbale di udienza - Sufficienza.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, pur non essendo previsto l'obbligo di fissare una udienza apposita per la precisazione delle conclusioni, è tuttavia necessario consentire alle parti lo svolgimento di tale attività processuale, che può ritenersi regolarmente svolta qualora nel verbale di udienza siano effettivamente riportate tali conclusioni, a nulla rilevando la omessa trascrizione a verbale dell'invito del giudice a precisarle, in quanto tale invito costituisce l'ineludibile seppure implicito presupposto logico - giuridico dell'avvenuta attività di precisazione delle conclusioni svolta dalle parti all'udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 321
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)