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Sez. 1, Sentenza n. 19446 del 23/09/2011 (Rv. 619789 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI | Decisione - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Istanza di fallimento respinta per ragioni di rito - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2011-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619789-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI

Avverso il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo e privo di natura decisoria su diritti soggettivi, non essendo il creditore portatore del diritto al fallimento del proprio debitore; né è rilevante che l'iniziativa di fallimento sia stata respinta per motivi di rito, in base all'accertamento di circostanze di fatto od all'affermazione di principi di diritto, in quanto ciò che rileva è che il decreto di rigetto non può essere inteso come provvedimento che nega in concreto la sussistenza di un diritto (al fallimento del proprio debitore) neppure astrattamente configurabile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)