Sez. 1, Sentenza n. 2343 del 17/04/1982 (Rv. 420229 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
Nel vigore del T.U. Delle imposte dirette (d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645) era legittimo il ricorso all'accertamento induttivo-sintetico non solo in caso di incompletezza della denuncia dei redditi, ma anche quando questa avesse un carattere analitico meramente apparente, per l'inidoneità dei documenti giustificativi a provare la veridicità della situazione economica rappresentata, con la conseguenza che in questo caso l'avviso di accertamento soddisfaceva l'Obbligo della motivazione quando poneva il contribuente medesimo in condizione di potere efficacemente contestare nell'an e nel quantum la pretesa creditoria, dal momento che in tale ipotesi l'Obbligo della motivazione dell'accertamento veniva soddisfatto con l'indicazione degli specifici elementi dimostrativi della indicata presenza di redditi superiori e non richiedeva anche l'esposizione dei dati attinenti all'eventuale verifica analitica dell'ufficio sui redditi dichiarati. (V 857/81, mass n 411350; (V 687/81, mass n 411154; (V 267/81, mass n 410685; (V 1363/79, mass n 397652).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)