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Sez. 5, Sentenza n. 19325 del 22/09/2011 (Rv. 619087 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Lavoro dipendente - Interessi su competenze arretrate - Tassabilità ai sensi del d.l. n. 557 del 1993, convertito in legge n. 133 del 1994 - Crediti maturati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 557 del 1993 e percepiti successivamente - Tassabilità - Fondamento - Dubbi di legittimità costituzionale - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619087-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, gli interessi corrisposti sui crediti di lavoro per competenze arretrate costituiscono reddito da lavoro dipendente, assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (così come modificato, con effetto dal 30 dicembre 1993, dall'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. con modifiche nella l. 26 febbraio 1994, n. 133), alla pari di qualsiasi erogazione economica che abbia titolo nel rapporto di lavoro, anche se maturati in epoca anteriore al 1994 ed indipendentemente dalle cause del ritardo nel pagamento, in quanto la percezione costituisce il momento decisivo ai fini dell'imposizione fiscale prevista dalla normativa citata, non sospettabile, peraltro, di incostituzionalità, essendo il discrimine temporale un elemento diversificatore idoneo a giustificare una differente regolamentazione di vicende simili.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)