Sez. 5, Sentenza n. 5575 del 09/03/2011 (Rv. 617110 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Lavoro dipendente - Interessi su competenza arretrate - Tassabilità ai sensi del d.l. n. 557 del 1993, convertito in legge n. 133 del 1994 - Riferimento al momento della percezione - Necessità - Ragione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, gli interessi corrisposti sui crediti di lavoro per competenze arretrate, divenuti tassabili alla data di entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1993 n. 557, conv. in legge 26 febbraio 1994, n. 133, alla pari di qualsiasi erogazione economica che abbia titolo nel rapporto di lavoro, soggiacciono al cosiddetto principio di cassa, dovendo aversi riguardo al momento non già della relativa maturazione, bensì a quello della relativa percezione, quest'ultima costituendo il momento decisivo ai fini dell'imposizione fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1, Legge 26/02/1993 num. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)