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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20206 del 08/10/2015 (Rv. 636646 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Interessi per dilazione di pagamento sul corrispettivo di vendita - Art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 557 del 1993 - Inclusione nella medesima categoria dei redditi sostituiti.
Stato
decisa il 2015-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636646-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema d'imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 - come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), e comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 557 del 1993, convertito nella l. n. 133 del 1994 - gli interessi per la dilazione di pagamento del corrispettivo di una vendita costituiscono reddito della stessa categoria di quello da cui deriva il credito su cui sono maturati.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)