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Sez. L, Sentenza n. 543 del 17/01/1992 (Rv. 475360 - 01)

Prescrizione civile - Interruzione - Effetti e durata - In genere | Effetto interruttivo della prescrizione - Conoscenza legale dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore - Necessità - Deposito del ricorso nel rito del lavoro - Idoneità - Esclusione - Notificazione dell'atto al convenuto - Necessità - Sospetti di illegittimità costituzionale dell'art. 2943 cod. civ. in relazione all'art. 414 cod. proc. civ. ed all'art. 2934 cod. civ., in relazione all'art. 3 Cost. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1992-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475360-01

Prescrizione civile - Interruzione - Effetti e durata - In genere

L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore; esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito ma con la notificazione dell'atto al convenuto, restando escluso - ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione di un determinato diritto (come nell'ipotesi dell'art. 112, primo comma, del d.p.r. n. 1124 del 1965) - che ciò autorizzi, in riferimento all'art. 3 Cost., sospetti d'illegittimità costituzionale dell'art. 2943 cod. civ. in relazione all'art. 414 cod. proc. civ. ed all'art. 2934 cod. civ.. V. Corte Cost. 1021/88 e 123/86.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)