Sez. L, Sentenza n. 3373 del 06/03/2003 (Rv. 560944 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Effetto interruttivo della prescrizione - Conoscenza legale dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore - Necessità - Deposito del ricorso nel rito del lavoro - Idoneità - Esclusione - Notificazione dell'atto al convenuto - Necessità - Sospetti di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2943 cod. civ. in relazione all'art. 414 cod. proc. civ. e all'art. 2934 cod. civ. - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE
L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore; esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, restando escluso - ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione di un determinato diritto (come nel caso dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138) - che ciò autorizzi, in riferimento all'art. 3 Cost., sospetti di illegittimità costituzionale dell'art. 2943 cod. civ. in relazione all'art. 414 cod. proc. civ. e all'art. 2934 cod. civ. (v. Corte cost., sent. n. 1021 del 1988 e ord. n. 123 del 1986).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)