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Sez. U, Sentenza n. 25769 del 27/10/2008 (Rv. 605261 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Carattere paritario o autoritativo del rapporto tra P.A. e privato - Diritto soggettivo - Giurisdizione dell'A.G.O. - Fattispecie relativa a vincolo tavolare su immobile sulla base di legge provinciale.
Stato
decisa il 2008-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605261-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, la giurisdizione si determina in relazione al carattere paritario o autoritativo del rapporto intercorrente tra privato e P.A.; ne consegue che ove il privato, al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva, deduca la lesione di un diritto soggettivo in relazione ad un rapporto nel quale alla P.A. non è attribuito dalla legge alcun potere autoritativo né alcuna discrezionalità, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, le S.U. sulla base della effettiva natura della situazione giuridica dedotta in giudizio hanno dichiarato la giurisdizione dell'A.G.O. rispetto ad una domanda - promossa da un privato (proprietario, in virtù di decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione, di immobile gravato da vincolo tavolare di inalienabilità per un determinato periodo "ex" art. 3, legge Provincia di Bolzano, n. 4 del 1962) nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano - con la quale, nonostante l'impugnazione del provvedimento provinciale con cui si condizionava l'autorizzazione alla cancellazione del vincolo al pagamento da parte del proprietario di quanto dovuto dall'esecutato, si chiedeva sostanzialmente l'accertamento della libertà della proprietà del bene acquistato all'asta dal vincolo e del diritto di ottenerne la cancellazione senza pagare la somma che la Provincia aveva richiesto, non sulla base di un rapporto autoritativo, ma deducendo l'esistenza di una obbligazione "propter rem").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge Prov. Bolzano 02/04/1962 num. 4 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)