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Sez. U, Ordinanza n. 12378 del 16/05/2008 (Rv. 603183 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Riferimento al criterio del "petitum sostanziale" - Controversia relativa all'accertamento del diritto di proprietà su una chiesa in contestazione tra una Parrocchia ed un Comune - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603183-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

Posto che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia in cui una Parrocchia chieda l'accertamento, in proprio favore, della proprietà di una chiesa sulla quale un Comune rivendichi lo stesso diritto. Infatti, non può invocarsi, per la sua inconferenza rispetto alla domanda proposta, la regola di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia di cui alla legge n. 205 del 2000, rimanendo devoluti alla cognizione "incidenter tantum" dello stesso giudice ordinario gli eventuali atti amministrativi illegittimi posti in essere dal Comune stesso nella gestione "uti dominus" dell'immobile predetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)