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Sez. 3, Sentenza n. 20679 del 11/03/2004 Cc. (dep. 04/05/2004) Rv. 229291 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Nozione di scarico e ambito di operatività della normativa sulla tutela delle acque - Differenza con i rifiuti allo stato liquido - Disciplina dei rifiuti - Applicabilità - Deroga in caso di recupero dei rifiuti reflui - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229291-01

ACQUE

I rifiuti allo stato liquido sono costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfa, senza versamento diretto, avviandoli allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto, in quanto, a differenza degli scarichi di reflui liquidi, non vengono convogliati in via diretta in corpi idrici ricettori; di conseguenza lo smaltimento di tali rifiuti deve essere autorizzato, anche se il produttore intende destinarli al recupero. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che anche dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 14 legge 178/2002 sull'interpretazione autentica della nozione di rifiuto, sono da considerarsi rifiuti le acque di lavorazione di un'industria di produzione del vetro, non convogliati direttamente nelle acque superficiali, nel suolo o nel sottosuolo, mediante corpo recettore, ma fatti defluire ad altro stabilimento per essere riutilizzati in altro ciclo produttivo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)