Sez. 3, Sentenza n. 37562 del 25/06/2003 Ud. (dep. 03/10/2003) Rv. 226320 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari - Disciplina di cui alla legge 574 del 1996 - Condizioni - Individuazione.
ACQUE
Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive possono essere oggetto di utilizzazione agronomica (ai sensi dell'art. 1 della Decreto Legge 11 novembre 1996 n. 574), attraverso l spandimento controllato su terreni adibiti ad uso agricolo, e previa autorizzazione sindacale, non rientrando, pertanto, nella disciplina sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che non abbiano subito alcun trattamento, né ricevuto alcun additivo ad eccezione della acque per la diluizione della pasta ovvero per la lavatura deli impianti.
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1996 num. 574 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)