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Sez. 3, Sentenza n. 1383 del 29/03/2000 Ud. (dep. 04/05/2000) Rv. 216061 - 01

ACQUE | Nozione di scarico - Ambito di operatività della normativa sulla tutela delle acque - Scarico diretto e indiretto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216061-01

ACQUE

La nozione di scarico, introdotta dal Decreto Legislativo n. 152/1999 costituisce il parametro di riferimento per stabilire, per le acque di scarico e per i rifiuti liquidi, l'ambito di operatività delle normative in tema di tutela delle acque e dei rifiuti, sicché solo lo scarico di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili, diretto in corpi idrici ricettori, specificamente indicati, rientra in tale normativa; per contro, i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfaccia senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti e il loro smaltimento deve essere autorizzato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)