Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12165 del 06/06/2011 (Rv. 618364 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Decisione successiva al 4 luglio 2009 - Oggetto - Controversia sul diritto di procedere all'esecuzione forzata - Modifica dell'art. 616 cod. proc. civ. - Impugnazione esperibile - Appello - Conseguenze - Ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale proposto "per saltum" - Inammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
La sentenza con cui il tribunale ha deciso, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., un'opposizione all'esecuzione e che sia stata pubblicata oltre la data del 4 luglio 2009, é impugnabile con l'appello, in virtù del nuovo regime dettato dall'art. 616 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione prodotto "per saltum" (senza accordo della controparte) avverso tale pronuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)