Sez. 1, Sentenza n. 4439 del 06/07/1988 (Rv. 459414 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTÀ NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - SEPARAZIONE CON ADDEBITO - RILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTÀ NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - SEPARAZIONE CON ADDEBITO - RILEVANZA.*
Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale fra coniugi l'Obbligo di fedeltà va osservato anche nelle more del giudizio di separazione con la conseguenza che l'infedeltà di uno dei coniugi, successiva all'autorizzata separazione (art. 708 cod. proc. civ.), va valutata anche per conoscerne l'intrinseca configurazione alla luce delle situazioni di fatto createsi fra i coniugi con la cessazione della convivenza e delle loro reciproche azioni nelle more del giudizio di separazione sino alla relativa definizione. (Conf 5635/82, mass n 423414; (Conf 5509/81, mass n 416214).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)