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Sez. 1, Sentenza n. 5635 del 28/10/1982 (Rv. 423414 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - OBBLIGO DI FEDELTÀ - PERSISTENZA - VIOLAZIONE DURANTE IL PERIODO DI SEPARAZIONE PROVVISORIA EX ART. 708 COD. PROC. CIV. - RILEVANZA AI FINI DELL'ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423414-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - OBBLIGO DI FEDELTÀ - PERSISTENZA - VIOLAZIONE DURANTE IL PERIODO DI SEPARAZIONE PROVVISORIA EX ART. 708 COD. PROC. CIV. - RILEVANZA AI FINI DELL'ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE - CONDIZIONI.*

Fra i coniugi separati a seguito di provvedimento emesso dal Presidente del tribunale a norma dell'art. 708 cod. proc. civ. (cosiddetta separazione provvisoria) non viene meno l'Obbligo della fedeltà, ma la sua violazione, per essere rilevante, seppure non deve rivestire il carattere dell'ingiuria nei confronti dell'altro coniuge, deve pur sempre essere valutata, ai fini dell'addebitabilità della separazione, tenendo presente la situazione di fatto che si è creata fra i coniugi con la cessazione della convivenza e delle more del giudizio di separazione. (V 6600/79, mass n 403343; (contra 5509/81, mass n 416214).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)