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Sez. 1, Sentenza n. 1099 del 14/02/1990 (Rv. 465348 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO - PERIODO DI SEPARAZIONE TEMPORANEA - INFEDELTÀ DI UNO DEI CONIUGI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465348-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO - PERIODO DI SEPARAZIONE TEMPORANEA - INFEDELTÀ DI UNO DEI CONIUGI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

In regime di separazione temporanea ex art. 146 cod. civ. e 708 cod. proc. civ., pur se permane tra i coniugi il dovere del reciproco rispetto, l'infedeltà di uno di essi può essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche quando risulti non avere spiegato concreta incidenza negativa sulla unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e l'altra irrimediabilmente compromesse dal pregresso comportamento licenzioso ed offensivo dell'altro coniuge. (V 4439/88, mass n 459414; (V 5634/82, mass n 423414; (V 5509/81, mass n 416214).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)