Sez. U, Sentenza n. 2910 del 07/10/1972 (Rv. 360644 - 01)
SICILIA - ELEZIONI - COMUNALI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INCOMPATIBILITA - INELEGGIBILITA - DISCIPLINA - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA REGIONE SICILIANA - LEGGE NAZIONALE ABROGATIVA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
SICILIA - ELEZIONI - COMUNALI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INCOMPATIBILITA - INELEGGIBILITA - DISCIPLINA - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA REGIONE SICILIANA - LEGGE NAZIONALE ABROGATIVA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
A norma degli articoli 116 della Costituzione della Repubblica e 15 dello statuto della regione siciliana, quest'ultima ha Competenza esclusiva in materia di disciplina delle elezioni comunali e di Determinazione delle cause di incompatibilita relative. Pertanto, finche non venga recepita dal legislatore regionale, la legge nazionale che si faccia ad eliminare talune cause di ineleggibilita, anche se fornita, in ipotesi, di efficacia retroattiva, non puo derogare alla legge regionale che disponga diversamente. (nella specie, non e stata ritenuta applicabile alle elezioni comunali in Sicilia del 1970 l'art 1 della legge nazionale 25 febbraio 1971, n 67, che ha disposto che la pendenza delle liti dinanzi alle commissioni tributarie non determina la ineleggibilita a consigliere comunale).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 116, Legge Reg. Sicilia 26/02/1948 num. 2 art. 15, Legge 25/02/1971 num. 67 art. 1, Legge Reg. Sicilia 20/08/1960 num. 3 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1948 num. 2 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)