Sez. 1, Sentenza n. 2210 del 09/04/1982 (Rv. 420077 - 01)
SICILIA - ELEZIONI - COMUNALI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITÀ - LITE PENDENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTI COMPIUTI DA UN CANDIDATO NEL PROPRIO INTERESSE CON ABUSO DELLA CARICA DI SINDACO DEL COMUNE - COMMISSIONE DI TALI FATTI IN DANNO DELLO STATO - PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE - CONFLITTO DI INTERESSI CON IL COMUNE - ESCLUSIONE.*
SICILIA - ELEZIONI - COMUNALI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITÀ - LITE PENDENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTI COMPIUTI DA UN CANDIDATO NEL PROPRIO INTERESSE CON ABUSO DELLA CARICA DI SINDACO DEL COMUNE - COMMISSIONE DI TALI FATTI IN DANNO DELLO STATO - PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE - CONFLITTO DI INTERESSI CON IL COMUNE - ESCLUSIONE.*
In tema di elezione alla carica di consigliere comunale nella regione siciliana, la situazione di ineleggibilità per "lite pendente", la quale deve essere riscontrata alla stregua della legislazione della regione (art. 5 n. 6 del d.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, corrispondente all'art. 15 n. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570), ed a prescindere dalle modifiche introdotte dalla legge nazionale 23 aprile 1981 n. 154 (non suscettibile di automatica estensione, in considerazione della potestà legislativa primaria spettante in materia alla regione siciliana), postula la ricorrenza di un conflitto di interessi con il comune, in atto, od anche solo potenziale, secondo un criterio di prevedibile insorgenza, e non, quindi, meramente ipotetico ed eventuale. Pertanto, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del candidato, per fatti compiuti nel proprio interesse con abuso della carica di sindaco del comune stesso (e non integranti, quindi, "Atti connessi con l'Esercizio del mandato", cioè effettuati nell'espletamento delle relative funzioni, per i quali le suddette norme escludono la situazione di ineleggibilità), deve negarsi la ricorrenza dell'indicato conflitto, nei termini specificati, quando i fatti stessi siano commessi in danno dello stato (nella specie, in Sede di gestione delle somme assegnate per lo svolgimento di "referendum" popolare), sì da non implicare la concreta possibilità di pretese risarcitorie da parte dell'ente territoriale. (V 5448/80, mass n 409315; (V 2163/80, mass n 405822; (V 156/77, mass n 383655; (V 2910/72, mass n 360644).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 6 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 20/08/1960 num. 3 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)