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Sez. 2, Sentenza n. 3367 del 20/11/1971 (Rv. 354902 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - DIRITTO AD UN AUMENTO DI COMPENSO RISPETTO A QUELLO DIURNO - CONDIZIONI - VOLONTARIETA DELLA PRESTAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354902-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - DIRITTO AD UN AUMENTO DI COMPENSO RISPETTO A QUELLO DIURNO - CONDIZIONI - VOLONTARIETA DELLA PRESTAZIONE - IRRILEVANZA.*

L'art 2108 cod civ considera il lavoro notturno come una prestazione che richiede al lavoratore un maggior disagio e, quindi, uno sforzo maggiore rispetto alla normale prestazione diurna e che da, conseguentemente, diritto ad un aumento di compenso rispetto a quest'ultima, quando essa, per l'inesistenza di regolari turni di avvicendamento tra i prestatori d'opera, assuma carattere di straordinarieta, imponendo a determinati lavoratori soltanto l'Onere di affrontare quel maggior disagio e di subire quella piu intensa usura di energia. Ai fini dell'esclusione dell'aumento di compenso e irrilevante la circostanza che la prestazione notturna sia volontaria. (V 3427'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)