Sez. L, Sentenza n. 2715 del 04/05/1981 (Rv. 413479 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONI - LAVORATORE TENUTO PER CONTRATTO AD OSSERVARE UN ORARIO ESCLUSIVAMENTE NOTTURNO - DIRITTO ALLA PREDETTA MAGGIORAZIONE - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONI - LAVORATORE TENUTO PER CONTRATTO AD OSSERVARE UN ORARIO ESCLUSIVAMENTE NOTTURNO - DIRITTO ALLA PREDETTA MAGGIORAZIONE - SUSSISTENZA.*
Agli effetti dell'art 2108 cod civ, per il quale il lavoro notturno non compreso in normali turni periodici deve essere retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno, e sufficiente che il lavoro sia comunque prestato in ore notturne e non compreso in turni avvicendati, senza che sia necessario che esso abbia carattere di anormalita, sicche la relativa maggiorazione - giustificata da un aumento di penosita del lavoro eseguito in ore normalmente destinate al riposo - compete pure nel caso in cui il lavoratore osservi, per contratto, un orario anche esclusivamente notturno. (V 3367/71, mass n 354902; (V 795/61; (V 2873/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)