Sez. L, Sentenza n. 1282 del 14/02/1985 (Rv. 439373 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 164 DEL 1975 - EFFETTI - ACCERTAMENTO DEL VENIR MENO PRIMA DELLA SCADENZA DEL PRESUPPOSTO DELLA CRISI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 164 DEL 1975 - EFFETTI - ACCERTAMENTO DEL VENIR MENO PRIMA DELLA SCADENZA DEL PRESUPPOSTO DELLA CRISI - IRRILEVANZA.*
L'atto di concessione dell'integrazione salariale ordinaria previsto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1975 n. 164 esaurisce il proprio effetto nella Costituzione di un rapporto obbligatorio destinato a durare per il periodo fissato dalla stessa legge e attribuisce ai lavoratori destinatari un diritto soggettivo perfetto all'integrazione salariale per tutta la prevista durata, restando irrilevante - salvo il caso di effettiva ripresa dell'attività produttiva - che prima della scadenza sia venuto meno il presupposto della provvidenza, costituito dall'esistenza di una crisi temporanea e transitoria. (Conf 5508/83, mass n 430442; (Conf 2938/83, mass n 427853).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 6, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)