Sez. L, Sentenza n. 2938 del 28/04/1983 (Rv. 427853 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ATTO DI CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA - SOPRAVVENUTI VIZI DI LEGITTIMITÀ - REVOCA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ATTO DI CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA - SOPRAVVENUTI VIZI DI LEGITTIMITÀ - REVOCA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Non può essere revocato per sopravvenuti vizi di legittimità l'atto di concessione dell'integrazione salariale ordinaria previsto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1975 n. 164 atteso che esaurisce il proprio effetto nella Costituzione di un rapporto obbligatorio destinato a durare per il periodo fissato dalla stessa legge nonché attribuisce ai lavoratori destinatari un diritto soggettivo perfetto all'integrazione salariale per tutta la prevista durata; senza che possa rilevare che prima della scadenza sia venuto meno il presupposto della provvidenza, costituito dalla esistenza di una crisi temporanea e transitoria, in quanto per l'accertamento delle condizioni volute la stessa legge ne prevede la periodica verifica, così che l'integrazione può essere concessa fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in casi eccezionali, fino ad un massimo complessivo di dodici mesi, ma non un'anticipata revoca del beneficio per il venir meno del detto suo presupposto prima della scadenza del periodo all'uopo fissato.*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 6, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)